Vorlage

Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten

Fedlex · Vorlage · Seite 186Fedlex · Vorlage

q

possono sostituire i preparati originali nonchë importanti medicamenti per malattie rare.

4 Un medicamento puÖ essere inserito nell'elenco delle specialitä solo se la sua efficacia ë sufficientemente comprovata in base agli obiettivi diagnostici e terapeutici. L'Ufficio federale stralcia un medicamento dall'elenco delle specialitä se esso non adempie piÜ questa condizione.

Art. 52a Rubrica e cp\7.2 e 3 (nuo\'o)

Sostituzione

2 A pari idoneitä per i pazienti, devono essere prescritti e consegnati medicamenti a prezzi vantaggiosi.

3 Se un medicamento ë prescritto mediante designazione del principio attivo, deve essere consegnato un medicamento a prezzo vantaggioso idoneo per il paziente.

Art. 56 cp\7. 3bis (nuo\70)

3bi;Gli sconti di cui al capoverso 3 che non possono essere computati a singoli assicurati devono essere attribuiti all'istituzione comune ai sensi dell'articolo 18 a favore di tutti gli assicurati.

Art. 57 cp\J. 9 (nuo\?o)

9Gli assicuratori possono concordare contrattualmentecon i fornitori di prestazioni raggruppati nelle reti d'assistenza integrate secondo I'articolo 41c di trasferire i compiti e le competenze dei medici di fiducia ai fornitori di prestazioni raggruppati nella rete d'assistenza integrata.

Art. 62 cp\1. 1, 2, 2bis e 3

1L'assicuratore puö ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 o prevedere rimborsi.

2 Äbrogato

2b'; Äbrogato

3 Il Consiglio federaledisciplina in dettagliole riduzioni dei premi e i rimborsi. Stabilisce segnatamente, in base alle necessitä dell’assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. Rimane in tutti i casi salva la compensazione dei rischi secondo l’articolo 105.

11

1La presente legge sottostä a referendum facoltativo.

2 Qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato, entra in vigore il 1'’ gennaio 2006 o il 1'’ gennaio dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione po-

polare.