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Vernehmlassung 2004/69: Krankenversicherung: Neuordnung der Pflegefinanzierung · 149 Seiten

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1.3.4 Regole di coordinamento

Il coordinamento delle prestazioni fornite da diversi rarni delle assicurazioni sociali ë disciplinato nella legge federale sulla parte generale deI diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1'’ gennaio2003. Vi sono inoltre disposizioni di coordinamento ne11e leggi speciali. In linea di principio, la LPGA coordina unicamente le prestazioni di medesima natura e destinazione (principio della congruenza). Per quanto riguarda le cure, ë inoltre importante il coordinamento in caso di concorso delle diverse prestazionipecuniariedelle varie fonti, che ë stato disciplinato nella LPGA con il divieto generale di sovraindennizzi in caso di concorso di prestazioni di diverse assicurazionisociali (art. 69). Secondo il principio della congruenza, neI calcolare il sovraindennizzo si deve tener conto unicamente delle prestazioni di medesima natura e destinazione. Sotto il profilo del diritto in materia di cure, ë degno di nota il fatto che la LPGA faccia una distinzione tra il rimborso delle spese di guarigione e d’integrazione e il rimborso delle spese di cura in relazione alla grande invaliditä (art. 74 cpv. 2 lett. a e d).