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Vernehmlassung 2004/69: Krankenversicherung: Neuordnung der Pflegefinanzierung · 149 Seiten
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per compiere unicamente un deterIIrinato numero (rispettivamente 4 e 2) di atti ordinari della vita (art. 37 cpv. 2 e 3 OAI).
3.1.3 Questioni legate all’attuazione: adeguamento dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS
II modello A propone una chiara definizione della distinzione tra cure dovute alla vecchiaia e cure dovute a malattia (presente almeno a livello concettuale e teorico neI diritto in vigore). In tal modo il modello interessa indirettamenteil campo delle prestazioni degli assegni per grandi invalidi dell’AVS41: in questo settore ë quindi necessario procedere a diversi adeguamenti di conseguenza volti in parte a estendere e in parte a ridurre le prestazioni.
3.1.3.1 Adeguamento dell’assegno per grandi invalidi nelle situazioni di cura semplici
Da una parte, iI modello A propone che l’assicurazione malattie cessi di assumere prestazioni neI settore delle cure di base nelle situazioni di cura semplici, di modo che l’indennizzo dell’aiuto da parte di terzi neI compiere gli atti ordinari della vita
(AOV) per le persone in etä di pensionamentoAVS rientri solo neI campo di
prestazioni dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS. Poichë oggi un assegno per grandi invalidi dell’AVS ë versato esclusivamentein caso di grande invaliditä di grado elevato o di grado medio e poichë ë previsto un periodo d’attesa di un anno, per motivi di politica sociale neI settore degli assegni per grandi invalidi occorre effettuare i seguenti adeguamenti:
introdudone di un assegno per grandi in\?ati(ii in caso di grande invatiditä di grado lie\Je1 gli atti ordinari della vita di caratteregenerale, descritti neI capitolo 3.1.2, sono oggi finanziati dall’assicurazione malattie. Secondo la proposta del modello A, queste prestazioni saranno assunte esclusivamente dagli assegni per grandi invalidi dell’AVS. Tuttavia, l’assegno per grandi invalidi dell’AVS in caso di grande invaliditä di grado lieve sarä versato unicamente a chi vive a casa, e non a chi soggiorna in una casa di cura. In tal modo si intende creare un incentivo affinchë le persone ancora autosufficienti vivano a casa il piü a lungo possibile.
Riduzione det periodo d’ attesa: il cambiamentodell’ente responsabile del
finanziamento presuppone un disciplinamento per quanto riguarda il periodo d’attesa di un anno prescritto nell’AVS, che non ë previsto nell’assicurazione malattie e che quindi comporterebbe lacune a scapito degli assicurati. Tuttavia, in molti casi non ë chiaro sin dall’inizio se iI bisogno di cure sia destinatoa durare a lungo o no. Alla luce di questi due fattori, si giustifica una riduzione dell’attuale periodo d’attesa. Si propone di ridurre da un anno a nove mesi il periodo d’attesa. II diritto a un assegno per grandi invalidi insorge pertanto se la grande invaliditä ë
stata ininterrottamentetale durantenove mesi. Durante i primi nove mesi, gli
aventi diritto finanziano quindi queste prestazioni con i propri mezzi,
eventualmente con prestazioni complementari.
41 Gli assegni per grandi invalidi neI quadro dell’ AI non sono interessati daI presente modello.