4A_393/2026
Considerando:
che con sentenza del 3 giugno 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo inoltrato da A.________ contro la decisione emanata dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord in materia di rigetto definitivo dell'opposizione nella causa promossa dal Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt;
che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 16 luglio 2026;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;
che il ricorrente è stato invano invitato, con decreto 4 agosto 2026, a versare entro il 31 agosto 2026 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 800.--;
che con decreto 7 settembre 2026 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 22 settembre 2026 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione dei predetti decreti, non ritirati dal destinatario, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che giusta l'attestazione 1° ottobre 2026 della Cassa del Tribunale federale, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale né le è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 ottobre 2026
In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: G. Piatti