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4A_393/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_393/2026

Sentenza dell'8 ottobre 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt, Fischmarkt 10, 4001 Basilea, opponente.
Oggetto rigetto definitivo dell'opposizione, ricorso contro la sentenza emanata il 3 giugno 2026 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2026.40).

Considerando:

che con sentenza del 3 giugno 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo inoltrato da A.________ contro la decisione emanata dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord in materia di rigetto definitivo dell'opposizione nella causa promossa dal Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt;

che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 16 luglio 2026;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;

che il ricorrente è stato invano invitato, con decreto 4 agosto 2026, a versare entro il 31 agosto 2026 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 800.--;

che con decreto 7 settembre 2026 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 22 settembre 2026 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;

che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione dei predetti decreti, non ritirati dal destinatario, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

che giusta l'attestazione 1° ottobre 2026 della Cassa del Tribunale federale, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale né le è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 ottobre 2026

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Kiss

Il Cancelliere: G. Piatti

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_393/2026
Termini attivi:
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