4A_545/2025
Fatti:
A. Il 14 febbraio 2023 A.________ e la B.________ Sagl, attiva nella compravendita di autoveicoli, hanno sottoscritto un contratto denominato di "conto vendita" con oggetto il veicolo JEEP Wrangler, telaio xxx, detenuto da A.________ in virtù d'un contratto di leasing. In base a tale accordo egli l'ha consegnato alla predetta società, che l'avrebbe custodito ed esposto presso i propri spazi commerciali con lo scopo di venderlo in cambio di un compenso determinato in base a una percentuale del controvalore di vendita.
Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2023, A.________ ha estinto il contratto di leasing, pagando per il veicolo un riscatto di fr. 31'977.25, ha disdetto il contratto di assicurazione veicoli a motore, con effetto dal 1° marzo 2023, e ha restituito le targhe alla preposta autorità. Tra il 16 e il 17 giugno 2023 il veicolo, stazionato sul piazzale della società, è stato rubato.
B. B.a. Esperito infruttuoso il tentativo di conciliazione, con petizione del 2 febbraio 2024 A.________ ha convenuto in giudizio la B.________ Sagl davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 60'361.-- oltre interessi, reputandola responsabile del danno subìto a causa del furto della sua automobile. La convenuta ha risposto il 20 marzo 2024, opponendosi alla petizione. Con la replica del 2 maggio 2024 l'attore ha ribadito le proprie tesi, riducendo la sua pretesa a fr. 52'461.-- oltre interessi. Con la duplica del 25 giugno 2024 la convenuta ha confermato le proprie domande di giudizio. Con sentenza del 25 marzo 2025 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo a carico dell'attore le spese processuali e di conciliazione, e delle ripetibili a favore della società.
B.b. Con appello del 5 maggio 2025 A.________ ha chiesto, in riforma del querelato giudizio, la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 52'461.-- oltre interessi. Con risposta del 13 giugno 2025 la B.________ Sagl ha postulato l'integrale reiezione dell'appello. Statuendo il 29 settembre 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il rimedio. La società non aveva disatteso i suoi doveri di custodia, anche se l'auto era posteggiata in un piazzale aperto; né erano emerse particolari rassicurazioni da parte della stessa tali da coinvolgere una sua responsabilità.
C. Con ricorso in materia civile del 29 ottobre 2025 A.________ chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua domanda di giudizio così come formulata con la replica del 2 maggio 2024.
Con risposta del 9 gennaio 2026 la B.________ Sagl ha proposto di respingere il rimedio. L'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.
Diritto:
1. Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il rimedio è ricevibile.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 III 364 consid. 2.4). Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie, che si scosta da quella accertata, non possono essere considerate (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
3. Il ricorrente lamenta un arbitrario accertamento dei fatti e un'errata applicazione del diritto.
3.1. La Corte cantonale ha premesso che il Pretore aveva accertato un dovere di custodia, di natura accessoria, della società, posto come "l'obiettivo centrale e primario dell'affidamento del veicolo a B.________ Sagl e la sua custodia presso di essa, era la sua vendita". Il contratto tra le parti prevedeva un obbligo di custodia e uno di esposizione per la vendita, ed era un contratto innominato con elementi del contratto di deposito e di quello di mandato o simile (ad esempio del contratto di mediazione per l'obbligo di trovare degli acquirenti). Come evidenziato dal Pretore e riconosciuto dall'appellante, la responsabilità contrattuale della convenuta andava valutata secondo l'art. 97 CO partendo dall'esame della colpa, poiché l'appellante rimproverava in sostanza alla convenuta di non aver adottato la diligenza esigibile per evitare il furto dell'auto. Rammentato come si determina la diligenza dovuta dal debitore di un'obbligazione, la Corte di appello ha spiegato che l'obbligo di diligenza e in particolare i doveri di protezione derivano dall'obbligo di fedeltà, che è lo stesso sia che si tratti di un contratto di appalto o di un contratto di mandato o simile (art. 364 e 398 CO). Pertanto, l'appellante a torto riteneva che le misure messe in atto dall'appellata non fossero sufficienti per dimostrare la sua diligenza, a maggior ragione ove essa aveva svuotato il serbatoio dell'automobile. Era invece irrilevante, oltre che di dubbia ricevibilità poiché privo di un confronto con l'accertamento dei fatti operato dal Pretore, il posizionamento all'esterno dell'auto "per sopperire alla mancanza di capienza del garage", mentre l'alta prevedibilità di furti, la conclusione di un contratto di assicurazione e la disponibilità di una videosorveglianza da parte di un garagista erano allegazioni nuove e irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC), non notorie, né provate.
La Corte di appello, infine, ha reputato inammissibili le censure dell'appellante in merito all'apprezzamento delle prove (art. 157 CPC) operato dal Pretore, giacché prive di motivazione e di sufficiente confronto con il giudizio di primo grado. Riguardo alla rassicurazione della società al venditore dell'esistenza di "idonei apprestamenti di sicurezza e di assicurazione contro il furto", poi, l'interessato si era limitato a un riferimento generale e impreciso a "messaggi WhatsApp in atti"; da quell'unico mezzo di prova non emergeva però nulla a sostegno della sua tesi, ma solo la disdetta dell'assicurazione di sua iniziativa. Neanche le deposizioni delle parti, contrastanti, dimostravano delle pretese rassicurazioni della convenuta in merito a una copertura assicurativa in caso di furto.
3.2. Riguardo all'accertamento dei fatti il ricorrente fa valere che le obbligazioni del contratto di conto vendita sanciscono l'obbligo prevalente di custodia in capo all'opponente, che il contratto voluto dalle parti imponeva anche l'obbligo di esposizione del bene per la vendita all'interno degli spazi commerciali, e che i mezzi di prova raccolti in giudizio attesterebbero che l'onere probatorio in capo al creditore sarebbe pienamente assolto. L'opponente, prosegue l'insorgente, non avrebbe stipulato un contratto di assicurazione confacente alla propria attività di conto vendita; la custodia del bene sarebbe avvenuta fuori dai suoi spazi commerciali; tutti gli scambi WhatsApp tra le parti agli atti attesterebbero che il ricorrente sarebbe stato rassicurato circa l'esistenza di dispositivi di protezione e di strumenti assicurativi adeguati in capo alla società; la sua buona fede nell'affidamento dei beni al garagista sarebbe stata provata e l'inadempimento ai doveri di custodia e protezione del garagista risulterebbe dai documenti in atti.
3.2.1. Ora, laddove si sofferma sull'obbligo prevalente di custodia in capo all'opponente, sul dovere di esposizione del bene per la vendita all'interno degli spazi commerciali previsto dal contratto e sulla portata dei mezzi di prova raccolti in giudizio, e asserisce che la custodia dell'autovettura sarebbe avvenuta fuori dagli spazi commerciali dell'opponente, e dunque in spazi pubblici non rientranti negli spazi commerciali di proprietà o di detenzione di quest'ultimo, l'insorgente si limita a esporre la propria versione dei fatti senza spiegare come e perché gli accertamenti operati dai giudici cantonali sarebbero manifestamente inesatti. Al riguardo, pertanto, il gravame è inammissibile, in quanto carente di motivazione.
3.2.2. Per il ricorrente l'opponente non avrebbe stipulato un contratto di assicurazione confacente alla propria attività di conto vendita. L'insorgente, però, sorvola sulla considerazione della Corte cantonale secondo cui egli avrebbe fornito la sua versione dei fatti in merito a eventuali accordi tra le parti sull'assicurazione dell'automobile, senza dimostrarla e senza confrontarsi con la sentenza del Pretore. Il ricorrente deriva dagli scambi WhatsApp tra le parti fra il 14 febbraio e il 4 giugno 2023 rassicurazioni sull'esistenza di dispositivi di protezione e di strumenti assicurativi adeguati in capo alla società, ma non si confronta con l'accertamento dei giudici ticinesi secondo cui da quel mezzo di prova non emergerebbe nulla a sostegno della sua tesi. Non vi sono, pertanto, le condizioni per attestare una sua " buona fede nell'affidamento del bene " al garagista, talché il gravame è infruttuoso.
3.3. Il ricorrente rimprovera alla Corte di appello di aver violato gli art. 472 seg. e 97 CO in tema di colpa, l'art. 1 CC sull'interpretazione della legge e gli art. 2, 18 e 19 CO, reputa la DTF 113 II 421 e una sentenza del Tribunale federale del 31 marzo 2004 relative all'obbligo di diligenza di garagisti incaricati di riparare un'autovettura inapplicabili alla fattispecie (trattandosi di appalti), e considera insufficiente lo stallo di una vettura ricevuta per la vendita in uno spiazzo aperto. Le obbligazioni della società, soggiunge, erano in sostanza due: la custodia del bene per la sua vendita e l'esposizione dello stesso in deposito all'interno degli spazi commerciali; in concreto si applicherebbero le regole del deposito e il depositario avrebbe una posizione di garante. Vi sarebbe, infine, una differenza sostanziale tra contratto di conto vendita e il contratto di appalto, giacché il primo, diversamente dal secondo, verterebbe sull'esistenza della posizione di garanzia del depositario del bene mobile e del suo dovere di custodia e protezione con obbligo di far tutto il possibile per evitare un danno al suo creditore.
3.3.1. In concreto l'accordo tra le parti prevedeva un obbligo di custodia e uno di esposizione per la vendita e presentava così elementi sia del contratto di deposito sia del contratto di mandato o simile (ad esempio di mediazione). Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono qui applicabili le regole del deposito, a maggior ragione ove in concreto non consta, né è preteso che le parti abbiano pattuito la restituzione dell'automobile (cfr. DTF 139 III 160 consid. 2.4-2.5; 120 II 252 consid. 2d; GUILLAUME BRAIDI/RICHARD BARBEY, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3aed. 2021, n. 22 ad art. 472 CO e nota 72). È dunque condivisibile l'argomentazione della Corte cantonale, secondo cui è determinante la diligenza esigibile da un mandatario che è analoga a quella di un lavoratore (art. 321a cpv. 1 in relazione con l'art. 398 cpv. 1 CO; sentenza 4A_118/2025 del 23 marzo 2026 consid. 4.1) e che non fonda una posizione di garante (sentenza 4C.337/2003 del 31 marzo 2004 consid. 2.1, con rinvio).
3.3.2. Nella fattispecie l'opponente aveva parcheggiato l'autovettura sul suo piazzale esterno. L'insorgente reputa insufficiente lo stallo di una vettura ricevuta per la vendita in uno spiazzo aperto al pubblico transito e non videosorvegliato. Come rammentato dalla Corte cantonale, la diligenza dovuta dal debitore di un'obbligazione è determinata in primo luogo da quanto pattuito dalle parti e, in ogni caso, dalla natura e dalle particolarità del rapporto di obbligazione e in base a criteri oggettivi (cfr. LUC THÉVENOZ, in: Commentaire romand CO I, 3aed. 2021, n. 51 seg, ad art. 97 CO; CORINNE WIDMER LÜCHINGER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 8aed. 2026, n. 123 ad art. 97 CO; sugli obblighi del mandatario, DTF 115 II 62 consid. 3; sentenza 4A_118/2025 del 23 marzo 2026 consid. 4.1, con riferimenti).
In concreto non consta che le parti avessero concordato condizioni particolari quanto alla custodia. L'opponente aveva svuotato il serbatoio, rimosso le targhe dell'autovettura e posto le chiavi in luogo sicuro. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata, che nega una colpa dell'opponente, resiste alla critica nella misura in cui le cautele da lei usate erano adeguate alle circostanze. Certo, il piazzale era di per sé accessibile. Il veicolo, però, era privo di targhe e senza benzina e le chiavi erano conservate in luogo chiuso e inaccessibile. Quanto all'assenza di una videosorveglianza, per tacere che l'insorgente non smentisce l'inammissibilità della sua tesi secondo cui tutti i garagisti avrebbero una videosorveglianza, in quanto tardiva (art. 317 CPC) e non provata, egli non discute l'argomento dei giudici ticinesi secondo cui, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, una videosorveglianza non sarebbe una misura imposta dalle circostanze. Carente di motivazione, al riguardo il gravame vede la sua sorte segnata.
4. In conclusione il gravame, in quanto ammissibile, è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale.
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 agosto 2026
In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti