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2C_447/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_447/2026

Sentenza del 9 settembre 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl, ricorrente,
contro
Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Divisione dell'economia, viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona.
Oggetto revoca e restituzione di contributi COVID-19, ricorso contro la sentenza emanata il 14 luglio 2026 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2026.232).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Il 10 giugno 2026, A.________ Sagl ha contestato davanti al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino una risoluzione governativa, che confermava una decisione del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino in materia di revoca e restituzione di contributi a fondo perso per i casi di rigore COVID-19.

1.2. Con lettera raccomandata dell'11 giugno 2026, la Corte cantonale ha invitato A.________ Sagl a versare, entro il 30 giugno successivo, un anticipo a garanzia delle spese processuali, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 47 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm/TI; RL/TI 165.100]).

1.3. Constatato che, entro il termine impartito, l'anticipo non era stato corrisposto e che il versamento era avvenuto solo il 6 luglio 2026, con decisione del 14 luglio 2026 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha decretato l'inammissibilità del gravame.

2. Con ricorso datato 16 luglio 2026, spedito al Tribunale federale il 31 luglio successivo, A.________ Sagl ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone, in sostanza, l'annullamento, con restituzione dell'incarto all'istanza giudiziaria inferiore, affinché esamini il gravame nel merito. Preso atto dei contenuti dell'impugnativa, il Tribunale federale non ha ordinato atti istruttori.

3. Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 346 consid. 1).

3.1. Il ricorso, relativo a revoca e restituzione di contributi COVID-19, concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (sentenza 2C_262/2025 del 30 giugno 2026 consid. 1, con riferimento all'art. 83 lett. k LTF) ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), e va quindi di principio esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).

3.2. Giusta l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1). Nei motivi va spiegato in maniera concisa, ma con riferimento all'oggetto del litigio, perché l'atto impugnato viola il diritto federale (art. 42 cpv. 2 in relazione con l'art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 149 II 337 consid. 2.2). Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 95 LTF - qui non di rilievo - la violazione del diritto cantonale non è invece criticabile. Di esso è soltanto possibile lamentare un'applicazione contraria al diritto federale e, in particolare, al divieto d'arbitrio o ad altri diritti costituzionali (DTF 143 I 321 consid. 6.1). La denuncia della lesione del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali dev'essere formulata attraverso una critica precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1).

3.3. Oggetto di esame da parte del Tribunale federale può essere solo la conferma o meno del giudizio di inammissibilità pronunciato dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo ticinese, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto cantonale su cui si fonda questa pronuncia (DTF 143 I 321 consid. 6.1; sentenza 2C_401/2026 del 13 luglio 2026 consid. 3.2, con riferimento all'art. 47 LPamm/TI).

3.4. Il ricorso presentato da A.________ Sagl contro il giudizio di inammissibilità emesso nei suoi confronti il 14 luglio 2026 non rispetta le condizioni di motivazione previste dalla LTF.

3.4.1. In effetti, non contiene critiche conformi all'art. 106 cpv. 2 LTF, relative a diritti costituzionali specifici, che il Tribunale federale possa esaminare riguardo all'applicazione dell'art. 47 LPAmm/TI da parte del Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.

3.4.2. Quand'anche fossero formulate in conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, le critiche dell'insorgente - volte a evidenziare la sua buona fede, l'eccessivo formalismo e la limitazione dell'accesso a un tribunale - non sarebbero comunque destinate a maggiore successo perché, contrariamente a quanto la stessa pare sostenere, la non entrata in materia su un ricorso a causa del mancato versamento dell'anticipo spese entro il termine impartito, in base al diritto procedurale cantonale, non sfocia né in un formalismo eccessivo né in un diniego di giustizia né nella lesione del principio della buona fede (DTF 150 II 346 consid. 1.2.6; 143 I 227 consid. 5.1; sentenze 9C_385/2026 del 24 giugno 2026 consid. 4; 2C_339/2025 del 27 giugno 2025 consid. 2.3).

3.4.3. Infine, non vengono fatti valere elementi che permetterebbero di trattare il gravame alla stregua di un'istanza di restituzione dei termini, da trasmettere al Tribunale amministrativo ticinese per competenza, perché la ricorrente si limita a contestare la decisione di inammissibilità pronunciata in sede cantonale con considerazioni del tutto generiche (sentenza 2C_401/2026 del 13 luglio 2026 consid. 3.3.3).

4.

4.1. Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. aeb LTF.

4.2. Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente, secondo il principio della soccombenza (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 settembre 2026

In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

Il Cancelliere: Savoldelli

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 2C_447/2026
Termes actifs:
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