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1B_720/2012BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B_720/2012

Sentenza del 17 dicembre 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto procedimento penale, non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata il 13 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 21 settembre 2012 A.________ ha denunciato B.________ e la Commissione tutoria regionale 6 per titolo di sequestro di persona e rapimento, nonché per coazione;

che con decisione del 5 ottobre 2012 il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere, non ritenendo dati gli elementi costitutivi degli asseriti reati;

che, adita dal denunciante, con giudizio del 13 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), ritenuto che il rimedio esperito non adempiva manifestamente i requisiti di motivazione di cui all'art. 385 cpv. 2 CPP, ricordati nel quadro di numerosi ricorsi presentati dal reclamane, l'ha dichiarato irricevibile;

che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale senza formulare specifiche domande di giudizio;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);

che, come noto al ricorrente (sentenze 1B_88/2012 del 16 febbraio 2012, 1B_598/2011 del 31 ottobre 2011 e 1B_368/2011 del 18 luglio 2011 nei suoi confronti), secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che, come negli altri ricorsi da lui presentati, anche in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto ch'egli non si confronta affatto con il motivo formale posto a fondamento del criticato giudizio della CRP, segnatamente la carente motivazione del reclamo;

che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può quindi essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non deve quindi essere esaminato nel merito;

che si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 dicembre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 1B_720/2012
Termini attivi:
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