Legge sulle dogane · SR 631.0

§ 17 Abs. 1 GesG/ZG

Negozi in zona franca di tasse nel traffico aereo; deposito di scorte di merci destinate ai ristoranti di bordo

1 Il DFF può autorizzare gli esercenti di aerodromi con uffici doganali occupati in permanenza a gestire negozi in zona franca di tasse.

1bis Nei negozi in zona franca di tasse i viaggiatori in partenza per l’estero o in provenienza dall’estero possono acquistare merci in franchigia di dazio. Il Consiglio federale designa le merci.

2 L’UDSC può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a costituire negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate per l’approvvigionamento dei loro ristoranti di bordo nonché per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei in partenza per l’estero.

3 L’autorizzazione è rilasciata soltanto se sono garantite le necessarie misure di controllo e di sicurezza.

stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485

1 sentenza relativa all’§ 17 Abs. 1 GesG/ZG

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  1. 2P.309/200517.05.2006Ricorso di diritto pubblico · Natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico · Libertà economica