Legge sulle dogane · SR 631.0
§ 17 Abs. 1 StG/ZG
Negozi in zona franca di tasse nel traffico aereo; deposito di scorte di merci destinate ai ristoranti di bordo
1 Il DFF può autorizzare gli esercenti di aerodromi con uffici doganali occupati in permanenza a gestire negozi in zona franca di tasse.
1bis Nei negozi in zona franca di tasse i viaggiatori in partenza per l’estero o in provenienza dall’estero possono acquistare merci in franchigia di dazio. Il Consiglio federale designa le merci.
2 L’UDSC può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a costituire negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate per l’approvvigionamento dei loro ristoranti di bordo nonché per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei in partenza per l’estero.
3 L’autorizzazione è rilasciata soltanto se sono garantite le necessarie misure di controllo e di sicurezza.
stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485