Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

§ 284 del CPP zurighese

Principio

Per far luce su crimini o delitti, il giudice dei provvedimenti coercitivi può, su richiesta del pubblico ministero, disporre la sorveglianza delle relazioni tra l’imputato e una banca o un istituto analogo.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’§ 284 del CPP zurighese

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. DTF 85 IV 11715.05.1959Art. 273 cp . 1 lett. b PPF. Divieto di eccezioni nuove. La nozione d'eccezione appartiene, per la sua natura, alla procedura civile; portata limitata del divieto nella procedura del ricorso per cassazione.