Legge sulle dogane · SR 631.0

§ 58 Abs. 1 WAG/ZG

1 Le merci che sono state introdotte temporaneamente nel territorio doganale o che ne sono state asportate temporaneamente devono essere dichiarate nel regime di ammissione temporanea.

2 Nel regime di ammissione temporanea:

a.

sono determinati i tributi doganali all’importazione o eventuali tributi all’esportazione con obbligo di pagamento condizionato;

b.

è garantita l’identità delle merci;

c.

è stabilita la durata dell’ammissione temporanea;

d.

sono applicati i disposti federali di natura non doganale.

3 Se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’importazione o all’esportazione diventano esigibili; questo non si applica se le merci sono state ricondotte nel territorio doganale o asportate dal territorio doganale entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.

stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485

1 sentenza relativa all’§ 58 Abs. 1 WAG/ZG

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  1. 1C_595/202210.07.2023Ricorso in materia elettorale · Diritti politici · Diritto di essere sentito