Legge sulle dogane · SR 631.0

§ 86 Abs. 1 GOG/ZG

Condono di tributi doganali

1 A richiesta, l’UDSC rinuncia alla riscossione di tributi doganali o li restituisce completamente o in parte se:

a.

merci poste sotto la sua custodia oppure ammesse in regime di transito, di deposito doganale, di perfezionamento attivo o passivo oppure d’ammissione temporanea sono distrutte totalmente o parzialmente per caso fortuito o per forza maggiore oppure con il consenso dell’autorità;

b.

merci ammesse in libera pratica sono distrutte totalmente o parzialmente oppure riesportate per decisione dell’autorità;

c.

per effetto di circostanze particolari, una riscossione posticipata dovesse gravare in modo sproporzionato il debitore doganale;

d.

in altri casi, se per motivi straordinari non concernenti la determinazione dei tributi doganali, il pagamento dovesse costituire un rigore eccessivo.

2 A richiesta, esso rinuncia interamente o parzialmente a far valere l’obbligo di pagamento secondo l’articolo 12 DPA oppure restituisce interamente o parzialmente la somma già versata se:

a.

il richiedente non è colpevole; e

b.

l’obbligo di pagamento o la non restituzione:

1.

dovesse gravare in modo sproporzionato sul richiedente date le circostanze particolari, o

2.

fosse considerato chiaramente inaccettabile.

3 Le domande devono essere presentate come segue:

a.

domande ai sensi del capoverso 1: all’ufficio che ha effettuato l’imposizione, entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione d’imposizione; per le imposizioni con obbligo di pagamento condizionato il termine è di un anno a contare dalla conclusione del regime doganale scelto;

b.

domande ai sensi del capoverso 2: alla Direzione generale delle dogane, entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione.

stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485

2 sentenze relative all’§ 86 Abs. 1 GOG/ZG

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