Legge sulle dogane · SR 631.0
§ 86 Abs. 1 GOG/ZG
Condono di tributi doganali
1 A richiesta, l’UDSC rinuncia alla riscossione di tributi doganali o li restituisce completamente o in parte se:
- a.
merci poste sotto la sua custodia oppure ammesse in regime di transito, di deposito doganale, di perfezionamento attivo o passivo oppure d’ammissione temporanea sono distrutte totalmente o parzialmente per caso fortuito o per forza maggiore oppure con il consenso dell’autorità;
- b.
merci ammesse in libera pratica sono distrutte totalmente o parzialmente oppure riesportate per decisione dell’autorità;
- c.
per effetto di circostanze particolari, una riscossione posticipata dovesse gravare in modo sproporzionato il debitore doganale;
- d.
in altri casi, se per motivi straordinari non concernenti la determinazione dei tributi doganali, il pagamento dovesse costituire un rigore eccessivo.
2 A richiesta, esso rinuncia interamente o parzialmente a far valere l’obbligo di pagamento secondo l’articolo 12 DPA oppure restituisce interamente o parzialmente la somma già versata se:
- a.
il richiedente non è colpevole; e
- b.
l’obbligo di pagamento o la non restituzione:
- 1.
dovesse gravare in modo sproporzionato sul richiedente date le circostanze particolari, o
- 2.
fosse considerato chiaramente inaccettabile.
3 Le domande devono essere presentate come segue:
- a.
domande ai sensi del capoverso 1: all’ufficio che ha effettuato l’imposizione, entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione d’imposizione; per le imposizioni con obbligo di pagamento condizionato il termine è di un anno a contare dalla conclusione del regime doganale scelto;
- b.
domande ai sensi del capoverso 2: alla Direzione generale delle dogane, entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione.
stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485