Codice penale svizzero · SR 311.0
aArt. 193 Abs. 1 StGB
Sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza
Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 193 vCP (fino al 1992) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
Atti di libidine su persone ricoverate. detenute od Imputate
1. Chiunque si congiunge carnalmente con una persona accolta in un ospedale, in un ospizio o in un ricovero o con una persona collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, detenuta, incarcerata od imputata, è punito, se la persona è posta sotto la sua sorveglianza o autorità, con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.
2 Se il colpevole commette con tale persona altro atto di libidine, la pena è della detenzione.