Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · SR 831.30
vecchio art. 21 cpv. 1 LPC
Organizzazione e procedura
1 La determinazione e il versamento delle prestazioni complementari competono al Cantone di domicilio del beneficiario.
1bis Il Cantone di domicilio resta competente se il beneficiario è ricoverato in un istituto, in un ospedale o in un’altra struttura di un altro Cantone oppure se, per decisione di un’autorità, una persona maggiorenne è collocata a fini assistenziali in una famiglia in un altro Cantone.
1ter Il Cantone di domicilio è competente anche se il diritto alle prestazioni complementari è nato solo dopo il ricovero in un istituto, in un ospedale o in un’altra struttura o dopo il collocamento a fini assistenziali.
1quater Se una persona trasferisce il proprio domicilio nel luogo di ubicazione dell’istituto o della struttura, è competente il Cantone in cui essa era domiciliata prima del ricovero nell’istituto o nella struttura.
1quinquies Se una persona proveniente dall’estero è direttamente ricoverata in un istituto, in un ospedale o in un’altra struttura in Svizzera, è competente il Cantone in cui essa stabilisce il proprio domicilio.
2 I Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere le domande e di determinare e versare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle casse cantonali di compensazione, ma non alle autorità d’assistenza sociale.
3 I Cantoni informano adeguatamente i potenziali beneficiari.
4 Il versamento della prestazione complementare può essere effettuato insieme con la rendita dell’AVS o dell’AI.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2005 5349