Codice penale svizzero · SR 311.0
aArt. 237 Ziff. 1 StGB
Perturbamento della circolazione pubblica
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull’acqua, nell’aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 237 vCP (1937) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
Perturbamento della pubblica circolazione
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con la detenzione.
Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata la reclusione sino a dieci anni.
2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.