Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42

art. 1 cpv. 1 RFF

A. Sfera d’applicazione

1 Soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento i fondi nel senso dell’articolo 655 del Codice civile (CC) situati in Svizzera.

2 Esse non si applicano alla realizzazione dei diritti di partecipazione del debitore ad una proprietà comune (p. es. al diritto ad una quota di una successione indivisa), che debbono essere realizzati giusta le norme del regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione.

stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 1 vRFF (fino al 1976) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 107

A. Sfera d'applicazione

1 Soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento i fondi nel senso dell'art. 655 del CC situati in Isvizzera ed i diritti di comproprietà sugli stessi.

2 Esse non si applicano alla realizzazione dei diritti di, partecipazione ad una proprietà comune (per es. al diritto ad una quota di una successione indivisa), che debbono essere realizzati colle norme concernenti i beni incorporei .

1 sentenza relativa all’art. 1 cpv. 1 RFF

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  1. DTF 85 III 8103.03.19591. Parte di comproprietà su un fondo. Realizzazione: a) Per la domanda di vendita valgono i termini previsti nell' art. 116 LEF per la vendita d'immobili (consid. 1). b) Premesse alle quali può essere ordinata la vendita al pubblico incanto dell'intero fondo secondo l' art. 73 le