Legge federale sulla pianificazione del territorio · SR 700
Art. 1 cpv. 2 lett. c LPT
Scopi
1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. Essi coordinano le loro attività d’incidenza territoriale e ordinano l’insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell’economia.
2 Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:
- a.
proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio;
- abis.
promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;
- b.
realizzare insediamenti compatti;
- bbis.
creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche;
- bter.
stabilizzare il numero degli edifici nei comprensori non edificabili;
- bquater.
stabilizzare l’impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all’articolo 16 sfruttate tutto l’anno, salvo se l’impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all’esercizio di attività turistiche;
- c.
promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l’insediamento e l’economia;
- d.
garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese;
- e.
garantire la difesa nazionale;
- f.
promuovere l’integrazione degli stranieri e la coesione sociale.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗