Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) · SR 0.275.12

art. 1 lett. b CLug

1. La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione:

a)

lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b)

i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

c)

la sicurezza sociale;

d)

l’arbitrato.

3. Ai fini della presente convenzione, con «Stato vincolato dalla presente convenzione» si intende lo Stato che è parte contraente della presente convenzione, ovvero uno Stato membro della Comunità europea. L’espressione può altresì indicare la Comunità europea.

stato al 8 aprile 2016 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2009 1435

1 sentenza relativa all’art. 1 lett. b CLug

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