Diritto delle obbligazioni · SR 220
art. 1021 cpv. 1 CO
2. Forma
1 L’avallo è apposto sulla cambiale o sull’allungamento.
2 È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall’avallante.
3 Si considera dato colla sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.
4 L’avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗