Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 107 cpv. 1 LEF
a. In caso di possesso esclusivo del debitore
1 Il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio d’esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
- 1.
un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
- 2.
un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
- 3.
un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.
2 L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.
3 Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all’ufficio d’esecuzione entro lo spirare del termine d’opposizione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
4 Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell’esecuzione in atto.
5 Se la pretesa è contestata, l’ufficio d’esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l’azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’esecuzione in atto.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 107 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 Se il creditore o il debitore contesta la pretesa del terzo, l'ufficio invita quest'ultimo a farla valere in giudizio entro dieci giorni.
2 Se il terzo ottempera all'invito, il giudice sospende l'esecuzione riguardo all'oggetto contestato sino alla definizione della controversia. Durante la sospensione non decorrono i termini dell'art. 116.
3 Ove non ottemperi all'invito, si riterrà che abbia rinunciato alla sua pretesa.
4 II terzo che non sia stato posto in grado di agire a' termini delle precedenti disposizioni, può far valere la sua pretesa sulla cosa pignorata o sulla somma ricavatane sino alla ripartizione di questa.
5 Nell'esecuzione contro il marito, la moglie può esercitare direttamente i diritti relativi ai propri apporti, e non è applicabile l'art. 168, cpv. 2, del Codice civile.