Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati · SR 312.5

Art. 11 al. 3 aLAVI

Obbligo del segreto

1 Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L’obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale.

2 L’obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente.

3 Se l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l’autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all’autorità di perseguimento penale.

4 Chi viola l’obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

stato al 1 gennaio 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2005 6351

1 sentenza relativa all’Art. 11 al. 3 aLAVI

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  1. 1C_48/201115.06.2011Diritto dell'aiuto alle vittime · Indennità per perdita di sostegno · torto morale