Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli · SR 741.51
art. 114 cpv. 1 OAC
Riconoscimento dell’immatricolazione
1 I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all’estero possono circolare in Svizzera se sono ammessi a circolare nel Paese d’immatricolazione e se sono provvisti:
- a.
di una licenza nazionale di circolazione valevole o di un certificato internazionale per automobili valevole previsti nella Convenzione internazionale del 24 aprile 1926 per la circolazione degli autoveicoli; e
- b.
di targhe valevoli, menzionate nel documento di cui alla lettera a.
2 I ciclomotori, le motoleggere, i motoveicoli con una cilindrata massima di 125 cm3, i veicoli a motore agricoli e forestali, i veicoli a motore di lavoro e i rimorchi che provengono dall’estero e per i quali il Paese di provenienza non esige né targhe né licenza di circolazione possono circolare in Svizzera senza targhe. Al posto della licenza di circolazione è richiesto un documento contenente le informazioni essenziali in merito al veicolo e al detentore.
3 La targa posteriore basta per i veicoli a motore provenienti da Stati che non rilasciano targhe anteriori.
4 I veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d’immatricolazione.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗