Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale · SR 351.1

art. 12 frase 2 AIMP

In genere

1 Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.

2 Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili.

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1 sentenza relativa all’art. 12 frase 2 AIMP

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  1. DTF 113 Ib 15715.04.1987Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; CEAG, AIMP. 1. Prestazione d'assistenza che richiede l'adozione di misure coercitive; immunità del diritto internazionale pubblico. a) Non godono in Svizzera di immunità né gli amministratori di un istituto di uno Stato t