Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101
art. 120 cpv. 2 OAVS
Disposizioni particolari
1 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un’associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in conformità della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) .
2 Se un’azienda cantonale o comunale, membro di un’associazione fondatrice, forma una parte dell’amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l’azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.
3 È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 120 vOAVS (fino al 1978) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 8 493
4. Disposizioni particolari
1 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, che sono membri di un'associazione fondatrice possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovrà però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di quote di impiegati o operai agricoli pei salari dei quali deve essere versato il contributo di l per cento, in conformità del decreto federale del 20 giugno 1947 concernente la concessione di indennità ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna.
2 Se un'azienda cantonale o comunale, membro di un'associazione fondatrice, forma una parte dell'amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il comune può decidere di affiliare l'azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.
8 È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.