Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101
art. 122 cpv. 1 OAVS
Rendite ordinarie in Svizzera
1 Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell’evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita.
2 Se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.
3 I beneficiari di rendite, che ricevono da un datore di lavoro prestazioni periodiche d’assicurazione o di previdenza, possono tuttavia optare per la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, se costui versa la rendita congiuntamente alle prestazioni assicurative o previdenziali.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 122 vOAVS (fino al 1950) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 8 493
a) Regola
1 Per la fissazione e il pagamento delle rendite, è competente la cassa di compensazione che al verificarsi dell'evento assicurato era competente a riscuotere le quote.
2 Se più casse di compensazione erano competenti contemporaneamente a riscuotere le quote, il beneficiario della rendita deve designare la cassa competente a fissare e a pagare le rendite.
3 Se una persona, è tenuta, in qualità di persona esercitante una attività lucrativa indipendente, a pagare le quote anche dopo il verificarsi dell'evento assicurato, competente a versare le rendite è in ogni caso, la cassa di compensazione che ha la competenza di prelevare le quote.