Codice penale svizzero · SR 311.0

art. 122 seg. CP

Lesioni gravi

È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente:

a.

ferisce una persona mettendone in pericolo la vita;

b.

mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso;

c.

cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona.

stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 122 vCP (fino al 1989) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187

8. Lesioni personali. Lesioni gravi

1. Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila una persona d'una parte del corpo, di uno dei suoi organi o arti importanti, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni.

2. La pena è della reclusione se la vittima è morta in conseguenza della lesione e se il colpevole ha potuto prevedere questo risultato.

1 sentenza relativa all’art. 122 seg. CP

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