Codice civile svizzero · SR 210

art. 124 cpv. 1 aCC

III. Conguaglio delle rendite d’invalidità versate prima dell’età di riferimento stabilita dal regolamento

1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d’invalidità e non ha ancora raggiunto l’età di riferimento stabilita dal regolamento, l’importo che gli spetterebbe conformemente all’articolo 2 capoverso 1ter della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio in caso di soppressione della rendita d’invalidità vale come prestazione d’uscita.

2 Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni d’uscita si applicano per analogia.

3 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi, in seguito alla riduzione della rendita d’invalidità per sovraindennizzo, l’importo di cui al capo-verso 1 non può essere utilizzato per il conguaglio.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 124 vCC (fino al 1999) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

Il coniuge può domandare la nullità del matrimonio:

1. quando abbia compiuto la formalità della celebrazione per errore, sia che non intendesse sposarsi, sia che credesse sposare un'altra persona;

2. quando sia stato indotto al matrimonio da errore su qualità dell'altro coniuge così importanti da non potersi ragionevolmente esigere che in mancanza di quelle sopporti l'unione coniugale.

1 sentenza relativa all’art. 124 cpv. 1 aCC

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