Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 124 cpv. 1 CPP

Competenza e procedura

1 Il giudice investito della causa penale statuisce sulla pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.

2 Al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado, all’imputato è data l’occasione di esprimersi sull’azione civile.

3 Il riconoscimento dell’azione civile da parte dell’imputato è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 124 cpv. 1 CPP

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