Codice penale svizzero · SR 311.0
art. 126 cpv. 1 aCP
Vie di fatto
1 Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.
2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente:
- a.
contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;
- b.
contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o
- bbis.
contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o
- c.
contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.
stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 126 vCP (fino al 1989) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
Vie di fatto
Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.