Codice penale svizzero · SR 311.0

art. 126 cpv. 1 aCP

Vie di fatto

1 Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.

2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente:

a.

contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;

b.

contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o

bbis.

contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o

c.

contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.

stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 126 vCP (fino al 1989) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187

Vie di fatto

Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

1 sentenza relativa all’art. 126 cpv. 1 aCP

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