Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 126 cpv. 3 CPP
Decisione
1 Il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se:
- a.
dichiara colpevole l’imputato;
- b.
assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito.
2 L’azione civile è rinviata al foro civile se:
- a.
il procedimento penale è abbandonato;
- abis.
non si può decidere sull’azione civile nella procedura del decreto d’accusa;
- b.
l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione;
- c.
l’accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell’imputato;
- d.
l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito.
3 Qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale.
4 Qualora fra i partecipanti al procedimento vi siano vittime, il giudice può giudicare dapprima soltanto la colpevolezza e gli aspetti penali; indipendentemente dal valore litigioso, chi dirige il procedimento decide in seguito sull’azione civile quale giudice unico e dopo un’ulteriore udienza dibattimentale.
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