Codice civile svizzero · SR 210

Art. 129 Abs. 1 nZGB

3. Modifica mediante sentenza

1 Se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa; un miglioramento della situazione dell’avente diritto deve essere preso in considerazione soltanto se nella sentenza di divorzio si è potuto fissare una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento.

2 L’avente diritto può esigere per il futuro un adattamento della rendita al rincaro allorché i redditi dell’obbligato aumentino in maniera imprevista dopo il divorzio.

3 Entro un termine di cinque anni dal divorzio l’avente diritto può esigere che sia fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata constatata l’impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situazione economica dell’obbligato sia nel frattempo migliorata.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 129 vCC (fino al 1999) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

I. Fra parenti adottivi

Il matrimonio celebrato tra persone alle quali era vietato per effetto di un'adozione non può essere annullato per questo motivo. 2 L'adozione è annullata dal matrimonio.

2 sentenze relative all’Art. 129 Abs. 1 nZGB

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  1. 5A_23/201031.03.2010Modifica della sentenza di divorzio · mantenimento dopo il divorzio · divieto d'arbitrio
  2. 5A_581/200918.11.2009Modifica della rendita di mantenimento · Abuso del potere di apprezzamento · diritto intertemporale