Art. 13 cpv. 1 dell'ordinanza del 21 novembre 1961 concernente la posizione giuridica dei membri della commissione per la difesa nazionale

1 sentenza su esattamente questa disposizione

Una sentenza del Tribunale federale svizzero in materia di Art. 13 cpv. 1 dell'ordinanza del 21 novembre 1961 concernente la posizione giuridica dei membri della commissione per la difesa nazionale, dalle più recenti.

Come norma
  1. DTF 93 I 6717.02.1967Pretese pecuniarie di un membro della commissione per la difesa nazionale licenziato dal Consiglio federale. 1. Competenza del Tribunale federale quale giurisdizione unica secondo gli art. 110 e 112 OG (consid. 1). 2. Fino a quando l'attore può pretendere, giusta gli art. 22 e 23