Legge federale sulla procedura amministrativa · SR 172.021
art. 13 cpv. 1bis PA
II. Cooperazione delle parti
1 Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti:
- a.
in un procedimento da esse proposto;
- b.
in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
- c.
in quanto un’altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d’informazione o di rivelazione.
1bis L’obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati.
2 L’autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
stato al 1 luglio 2022 · Nell’atto intero · Fedlex ↗