Legge federale sulla procedura amministrativa · SR 172.021

art. 13 cpv. 1bis PA

II. Cooperazione delle parti

1 Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti:

a.

in un procedimento da esse proposto;

b.

in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;

c.

in quanto un’altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d’informazione o di rivelazione.

1bis L’obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati.

2 L’autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.

stato al 1 luglio 2022 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 13 cpv. 1bis PA

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