Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 133 cpv. 1 CPP
Designazione del difensore d’ufficio
1 Il difensore d’ufficio è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.
1bis La Confederazione e i Cantoni possono demandare la scelta del difensore d’ufficio a un’altra autorità o a terzi.
2 Nello scegliere il difensore d’ufficio è tenuto conto della sua idoneità e, possibilmente, dei desideri dell’imputato.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989