Legge federale sull'espropriazione · SR 711

art. 14 cpv. 1 LEspr

VII. Rinunzia all’espropriazione

1 Entro il termine di venti giorni dalla data in cui la decisione sull’indennità è divenuta definitiva, l’espropriante può, quando non abbia chiesto l’anticipata immissione in possesso, rinunziare alla esecuzione dell’espropriazione mediante dichiarazione scritta diretta all’espropriato. A richiesta dell’espropriante, la commissione di stima può prorogare questo termine mediante avviso all’espropriato.

2 L’espropriante deve risarcire all’espropriato il danno che deriva dalla sua rinunzia. L’azione di risarcimento dev’essere promossa davanti alla commissione di stima e si prescrive entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di rinunzia.

3 Producendo la dichiarazione di rinunzia, l’espropriato può far cancellare dal registro fondiario la limitazione del diritto di disporre che vi fosse stata iscritta.

stato al 1 gennaio 2021 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 14 cpv. 1 LEspr

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  1. DTF 101 Ib 27702.07.1975I. Questioni di procedura. 1. Art. 20 LFerr .: l'obbligo dell'impresa ferroviaria di indennizzare i terzi è disciplinato sia dalle disposizioni materiali che da quelle procedurali della legislazione federale sull'espropriazione. Competenza per materia della commissione federale