Legge federale sull'espropriazione · SR 711
art. 14 cpv. 1 LEspr
VII. Rinunzia all’espropriazione
1 Entro il termine di venti giorni dalla data in cui la decisione sull’indennità è divenuta definitiva, l’espropriante può, quando non abbia chiesto l’anticipata immissione in possesso, rinunziare alla esecuzione dell’espropriazione mediante dichiarazione scritta diretta all’espropriato. A richiesta dell’espropriante, la commissione di stima può prorogare questo termine mediante avviso all’espropriato.
2 L’espropriante deve risarcire all’espropriato il danno che deriva dalla sua rinunzia. L’azione di risarcimento dev’essere promossa davanti alla commissione di stima e si prescrive entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di rinunzia.
3 Producendo la dichiarazione di rinunzia, l’espropriato può far cancellare dal registro fondiario la limitazione del diritto di disporre che vi fosse stata iscritta.
stato al 1 gennaio 2021 · Nell’atto intero · Fedlex ↗