Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 14 cpv. 5 CPP
Designazione e organizzazione delle autorità penali
1 La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.
2 Disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.
3 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.
4 Eccezion fatta per la giurisdizione di reclamo e il tribunale d’appello, possono istituire più autorità penali dello stesso tipo; in tal caso definiscono la competenza per territorio e per materia di ciascuna di esse.
5 La Confederazione e i Cantoni disciplinano la vigilanza sulle rispettive autorità penali.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989