Legge federale sulla cittadinanza svizzera · SR 141.0

art. 14 lett. a LCit

Decisione cantonale di naturalizzazione

1 La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l’autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.

2 L’autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.

3 Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l’acquisizione dell’attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.

stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2011 2567

2 sentenze relative all’art. 14 lett. a LCit

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  1. 1C_461/201106.03.2012Annullamento della naturalizzazione · Divieto di reformatio in peius · Integrazione professionale
  2. DTF 137 I 23513.04.2011Naturalizzazione, autonomia comunale, procedura giudiziaria cantonale, conoscenze linguistiche e integrazione. Con riferimento alla garanzia della via giudiziaria, il Tribunale cantonale che statuisce su decisioni di rifiuto de