Codice civile svizzero · SR 210
art. 148 cpv. 2 CC
Versioni precedenti · 1
art. 148 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
la separazione
1 L'azione di divorzio riproposta anche da uno solo dei coniugi dopo la decorrenza del periodo di separazione o, trattandosi di tempo indeterminato, dopo decorsi tre anni, dev'essere confermata, eccettochè i fatti determinanti fossero imputabili ad esclusiva colpa del coniuge che la ripropone.
2 Tuttavia il divorzio dev'essere pronunciato anche in questo caso se l'altro coniuge rifiuta la riconciliazione.
Del resto il giudizio può essere fondato così sui motivi della precedente causa come su altri sopravvenuti.