Codice civile svizzero · SR 210

art. 148 cpv. 2 CC

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Versioni precedenti · 1
art. 148 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

la separazione

1 L'azione di divorzio riproposta anche da uno solo dei coniugi dopo la decorrenza del periodo di separazione o, trattandosi di tempo indeterminato, dopo decorsi tre anni, dev'essere confermata, eccettochè i fatti determinanti fossero imputabili ad esclusiva colpa del coniuge che la ripropone.

2 Tuttavia il divorzio dev'essere pronunciato anche in questo caso se l'altro coniuge rifiuta la riconciliazione.

Del resto il giudizio può essere fondato così sui motivi della precedente causa come su altri sopravvenuti.

5 sentenze relative all’art. 148 cpv. 2 CC

le più recenti prima

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  1. 5A_272/201107.09.2011Inammissibilità per motivazione insufficiente · Diritto di essere sentito · Diniego di giustizia
  2. 8C_542/200714.04.2008Tutela della buona fede · Rendita complementare dell'assicurazione invalidità · Protezione dell'esistente
  3. DTF 92 II 7316.06.1966Art. 148 cpv. 2 CC . Azione di divorzio dopo la fine della separazione. Non si puó rimproverare al coniuge innocente, convenuto nell'azione di divorzio, di rifiutare la riconciliazione se l'attore stesso non la sollecita o non la domanda seriamente. Non formula una seria proposta
  4. DTF 84 II 40926.09.1958Divorzio dopo separazione. Colpa esclusiva dell'attore ( art. 148 cp . 1 CC). Rifiuto della riconciliazione da parte della convenuta? ( art. 148 cp . 2 CC).
  5. DTF 74 II 118.03.1948Azione di divorzio consecutiva alla separazione personale. Concetto della colpa esclusiva. a'sensi dell'art. 148 cp. 1 00. Fatti antecedenti al giudizio di separazione, ma non allegati nella procedura relativa ad esso (art. 148 cp. 3 00).