Legge sul Tribunale amministrativo federale · SR 173.32

art. 16 cpv. 1 lett. e LTAF

Corte plenaria

1 Alla Corte plenaria competono:

a.

l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;

b.

le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;

c.

le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo;

d.

l’adozione del rapporto di gestione;

e.

la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;

f.

la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;

g.

l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;

h.

le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;

i.

altri compiti attribuitile per legge.

2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

3 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.

stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2001 3764

1 sentenza relativa all’art. 16 cpv. 1 lett. e LTAF

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