Legge sul Tribunale amministrativo federale · SR 173.32
art. 16 cpv. 1 lett. e LTAF
Corte plenaria
1 Alla Corte plenaria competono:
- a.
l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;
- b.
le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
- c.
le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo;
- d.
l’adozione del rapporto di gestione;
- e.
la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
- f.
la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
- g.
l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
- h.
le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;
- i.
altri compiti attribuitile per legge.
2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
3 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.
stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2001 3764