Codice civile svizzero · SR 210
Art. 173 cp. 1 CC
a. Prestazioni pecuniarie
1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.
2 Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa.
3 Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 173 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
1. Divieto
1 Durante il matrimonio non è ammissibile alcun procedimento esecutivo per pretese fra coniugi, tranne i casi previsti dalla legge.
2 Le conseguenze di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciate per il fatto che uno dei coniugi sia rimasto perdente verso l'altro.