Codice civile svizzero · SR 210

Art. 173 cp. 1 CC

a. Prestazioni pecuniarie

1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.

2 Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa.

3 Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 173 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

1. Divieto

1 Durante il matrimonio non è ammissibile alcun procedimento esecutivo per pretese fra coniugi, tranne i casi previsti dalla legge.

2 Le conseguenze di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciate per il fatto che uno dei coniugi sia rimasto perdente verso l'altro.

1 sentenza relativa all’Art. 173 cp. 1 CC

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  1. DTF 84 III 6204.09.1958Divieto dell'esecuzione forzata fra coniugi. Art. 173 cp . 1 CC. Questo divieto non colpisce l'esecuzione promossa da un cessionario del coniuge della persona escussa. Quando il debitore ha interposto opposizione, è riservato il giudizio dell'autorità giudiziaria sulle eccezioni