Codice civile svizzero · SR 210
art. 182 cpv. 2 CC
I. Scelta del regime
1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.
2 Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 182 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
I. Separazione legale
1 Se nel fallimento di uno dei coniugi rimangono dei creditori insoddisfatti, subentra per legge la separazione dei beni.
2 Qualora una persona, i cui creditori possiedono dei certificati di carenza di beni, voglia contrarre matrimonio, il regime di separazione dei beni può essere conseguito da ciascuno degli sposi mediante iscrizione nel registro dei beni matrimoniali fatta prima della celebrazione.