Codice civile svizzero · SR 210

Art. 195 cpv. 1 CC

F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro

1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all’altro l’amministrazione della sua sostanza, s’applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.

2 Sono salve le disposizioni sull’estinzione dei debiti fra coniugi.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 195 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

IL Proprietà del marito e della moglie

1 La parte di sostanza coniugale che apparteneva alla moglie al momento della celebrazione del matrimonio o che le perviene per eredità od altro titolo gratuito durante il matrimonio, costituisce il di lei apporto e rimane di sua proprietà.

2 il marito è proprietario dei beni da lui apportati e di ogni sostanza coniugale che non sia apporto della moglie.

3 Le rendite della moglie ed i frutti naturali dei di lei apporti diventano proprietà del marito dal momento della scadenza o della separazione, sotto riserva delle disposizioni circa i beni riservati.

1 sentenza relativa all’Art. 195 cpv. 1 CC

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  1. DTF 84 III 6204.09.1958Divieto dell'esecuzione forzata fra coniugi. Art. 173 cp . 1 CC. Questo divieto non colpisce l'esecuzione promossa da un cessionario del coniuge della persona escussa. Quando il debitore ha interposto opposizione, è riservato il giudizio dell'autorità giudiziaria sulle eccezioni