Legge federale sul collocamento e il personale a prestito · SR 823.11

Art. 2 al. 2 let. d LC

Obbligo d’autorizzazione

1 Chiunque, regolarmente e contro rimunerazione, esercita in Svizzera un’attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone in cerca d’impiego affinché concludano contratti di lavoro (collocatore), deve chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro.

2 Deve chiedere l’autorizzazione anche chiunque provvede al collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe.

3 Chiunque si occupa regolarmente del collocamento all’estero o dall’estero (collocamento in relazione con l’estero) deve chiedere, oltre all’autorizzazione cantonale, un’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

4 È considerato collocamento dall’estero anche il collocamento di uno straniero dimorante in Svizzera, ma non ancora autorizzato ad esercitare un’attività lucrativa.

5 Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev’essere chiesta un’autorizzazione d’esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all’ufficio cantonale del lavoro.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1985 III 503

1 sentenza relativa all’Art. 2 al. 2 let. d LC

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  1. DTF 97 I 50903.02.1971Autonomia comunale. Modificazione di un regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato. 1. Regolamento comunale sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato, oppure semplice decisione di un caso concreto, non soggiacente a tale approvazione? (consid. 3). 2. Controllo