Legge federale sul collocamento e il personale a prestito · SR 823.11
Art. 2 al. 2 let. d LC
Obbligo d’autorizzazione
1 Chiunque, regolarmente e contro rimunerazione, esercita in Svizzera un’attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone in cerca d’impiego affinché concludano contratti di lavoro (collocatore), deve chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro.
2 Deve chiedere l’autorizzazione anche chiunque provvede al collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe.
3 Chiunque si occupa regolarmente del collocamento all’estero o dall’estero (collocamento in relazione con l’estero) deve chiedere, oltre all’autorizzazione cantonale, un’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
4 È considerato collocamento dall’estero anche il collocamento di uno straniero dimorante in Svizzera, ma non ancora autorizzato ad esercitare un’attività lucrativa.
5 Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev’essere chiesta un’autorizzazione d’esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all’ufficio cantonale del lavoro.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1985 III 503