Legge federale sulla radiotelevisione · SR 784.40

art. 2 lett. a LRTV

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a.

programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;

b.

trasmissione: una parte di programma che costituisce un’entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;

c.

trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità;

cbis.

contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un’emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell’ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b);

d.

emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell’allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;

e.

programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici;

f.

trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l’emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC);

g.

diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale;

h.

servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);

i.

servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un’unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma;

j

preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione;

k.

pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un’idea o ottenere un altro effetto auspicato dall’inserzionista o dall’emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione;

l.

televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati;

m.

trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti;

n.

programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità;

o.

sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell’intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine;

p.

canone radiotelevisivo: il canone di cui all’articolo 68 capoverso 1.

stato al 1 ottobre 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2003 1399

3 sentenze relative all’art. 2 lett. a LRTV

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