Legge federale sulla radiotelevisione · SR 784.40
art. 2 lett. a LRTV
Definizioni
Nella presente legge si intende per:
- a.
programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;
- b.
trasmissione: una parte di programma che costituisce un’entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;
- c.
trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità;
- cbis.
contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un’emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell’ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b);
- d.
emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell’allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;
- e.
programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici;
- f.
trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l’emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC);
- g.
diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale;
- h.
servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);
- i.
servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un’unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma;
- j
preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione;
- k.
pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un’idea o ottenere un altro effetto auspicato dall’inserzionista o dall’emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione;
- l.
televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati;
- m.
trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti;
- n.
programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità;
- o.
sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell’intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine;
- p.
canone radiotelevisivo: il canone di cui all’articolo 68 capoverso 1.
stato al 1 ottobre 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2003 1399