Legge federale del 1<sup>o</sup> luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio · SR 451

Art. 2 e 12 LPN

Adempimento dei compiti della Confederazione

1 Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell’articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale s’intendono in particolare:

a.

l’elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d’opere e d’impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell’Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere;

b.

il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l’esercizio d’impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l’approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d’energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento;

c.

l’assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti d’edifici agricoli, correzioni di corsi d’acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione.

2 Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all’adempimento di compiti della Confederazione.

stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

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  1. DTF 120 Ib 4822.04.1994Decisione preliminare per un progetto edilizio fuori della zona edificabile sottoposto all'esigenza della pubblicazione. Una decisione preliminare concernente l'ammissibilità di principio di un complesso agricolo nella zona agricola, presa senza essere stat