Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101
art. 201 lett. c OAVS
Competenze delle autorità in materia di ricorso
1 L’UFAS, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribunale federale. L’UFAS e la Cassa svizzera di compensazione sono anche autorizzati a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale.
2 Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 201 vOAVS (fino al 1972) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 8 493
Notificazione delle decisioni cantonali
Le decisioni delle autorità cantonali di ricorso devono essere notificate alle parti, alle eventuali terze persone interessate e ficio federale delle assicurazioni sociali, mediante invio raccomandato, entro 30 giorni dalla data in cui sono state pronunciate.