Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101

art. 201 lett. c OAVS

Competenze delle autorità in materia di ricorso

1 L’UFAS, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribunale federale. L’UFAS e la Cassa svizzera di compensazione sono anche autorizzati a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

2 Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 201 vOAVS (fino al 1972) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 8 493

Notificazione delle decisioni cantonali

Le decisioni delle autorità cantonali di ricorso devono essere notificate alle parti, alle eventuali terze persone interessate e ficio federale delle assicurazioni sociali, mediante invio raccomandato, entro 30 giorni dalla data in cui sono state pronunciate.

3 sentenze relative all’art. 201 lett. c OAVS

le più recenti prima

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  1. I 730/0110.06.2002Ricorso di diritto amministrativo · Legittimazione a ricorrere · Legittimazione formale a ricorrere
  2. DTF 127 V 21327.07.2001Art. 201 lett. c e art. 202 OAVS in relazione con l' art. 89 OAI : Assenza di legittimazione delle casse di compensazione a interporre ricorso di diritto amministrativo. Le casse di compensa
  3. I 158/0127.07.2001Ricorso di diritto amministrativo · Legittimazione a ricorrere · Competenza dell'ufficio AI e della cassa di compensazione