Codice civile svizzero · SR 210
art. 207 cpv. 2 CC
1. Separazione degli acquisti e dei beni propri
1 Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.
2 Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 207 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
1. sostanza
1 La moglie risponde con tutta la sua sostanza senza riguardo ai diritti che il regime matrimoniale conferisce al marito :
1. per i propri debiti anteriori al matrimonio ;
2. per i debiti da essa contratti col consenso del marito, o mediante obbligazione da essa assunta a favore di lui col consenso della autorità tutoria ;
3. per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;
4. per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute ;
5. per i debiti derivanti da atti illeciti.
2 La moglie non è tenuta per i debiti fatti dal marito o da lei stessa per l'economia domestica comune, se non in caso d'insolvenza del marito.