Legge federale sulle banche e le casse di risparmio · SR 952.0

Art. 21 al. 4 aLB

Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 21 vLBCR (fino al 1971) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 10 331

1 Il rapporto di revisione deve contenere il risultato degli accertamenti fatti in conformità dell'art. 19, cpv. 1. Da esso si deve inoltre poter desumere in modo chiaro la proporzione esistente fra gli investimenti e i crediti all'estero, da una parte, e la somma complessiva del bilancio, dall'altra. Il regolamento esecutivo stabilisce norme particolareggiate circa gli elementi che devono figurare in questi rapporti.

2 Se la banca è una società anonima, il rapporto di revisione sarà consegnato al consiglio d'amministrazione. Quando si tratti di banche costituite in un'altra forma giuridica, esso rapporto sarà comunicato agli organi della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, responsabili secondo la legge o il contratto di società o lo statuto o il regolamento.

3 Se, eseguendo i loro lavori, i revisori accertino infrazioni alle disposizioni legali o scoprano fatti che mettano in pericolo la sicurezza dei creditori ovvero, nel caso di persone giuridiche, rilevino delle perdite che riducano di metà il capitale sociale, essi devono invitare la banca a provvedere alla situazione entro un termine adeguato. Trascorso invano questo termine, essi riferiranno alla Commissione delle banche.

4 Se i revisori accertano che i creditori non sono più coperti dagli attivi, ne riferiscono senz'indugio alla Commissione delle banche.

1 sentenza relativa all’Art. 21 al. 4 aLB

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. 6B_919/200903.11.2010diritto di essere sentito · Divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti · Riciclaggio di denaro