Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 217 cpv. 1 CPP
Ad opera della polizia
1 La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi:
- a.
è colto in flagranza di crimine o di delitto o sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato;
- b.
è colpito da mandato di cattura.
2 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, è indiziato di un crimine o di un delitto.
3 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colto in flagranza di contravvenzione o sorpreso immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione se:
- a.
non declina le sue generalità;
- b.
non abita in Svizzera e non fornisce immediatamente una garanzia per la multa prevedibile;
- c.
l’arresto è necessario per impedire che commetta altre contravvenzioni.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989