Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 217 cpv. 1 CPP

Ad opera della polizia

1 La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi:

a.

è colto in flagranza di crimine o di delitto o sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato;

b.

è colpito da mandato di cattura.

2 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, è indiziato di un crimine o di un delitto.

3 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colto in flagranza di contravvenzione o sorpreso immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione se:

a.

non declina le sue generalità;

b.

non abita in Svizzera e non fornisce immediatamente una garanzia per la multa prevedibile;

c.

l’arresto è necessario per impedire che commetta altre contravvenzioni.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

3 sentenze relative all’art. 217 cpv. 1 CPP

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